Il Decreto legge 21/06/2013, n. 69, art. 30, previa comunicazione del soggetto interessato, proroga di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22/06/2013. In ogni caso la proroga è possibile solo se i termini stabiliti dai titoli abilitativi rilasciati non siano già decorsi e se questi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Ultimo aggiornamento: 09/04/2025 12:35.59