Le fasi di produzione, allevamento o coltivazione dei prodotti primari fanno parte della produzione primaria. Sono compresi il raccolto, la mungitura, la produzione zootecnica che precede la macellazione, la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
È anche possibile:
- trasportare, immagazzinare e manipolare prodotti primari sul luogo di produzione, senza alterare la loro natura
- trasportare animali vivi
- trasportare i prodotti di origine vegetale e prodotti della pesca che dal luogo di produzione ad uno stabilimento non sono ancora stati modificati.
Non va presentata nessuna comunicazione se la produzione primaria è finalizzata a:
- uso domestico o privato
- fornitura di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale
Per svolgere l'attività occorre soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti, in particolar modo il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 853/2004.
Approfondimenti
La produzione primaria comprende le attività svolte dall'azienda agricola o ad un livello analogo della filiera agroalimentare, tra cui:
- produzione, allevamento o coltivazione di prodotti vegetali quali cereali, frutta, ortaggi ed erbe, trasporto, magazzinaggio e manipolazione di tali prodotti (senza alterazione sostanziale della loro natura) nell'azienda agricola e loro successivo trasporto in uno stabilimento
- produzione, allevamento o coltivazione di animali per la produzione di alimenti nell'azienda agricola e ogni altra attività connessa, nonché il trasporto di animali per la produzione di carne ad un mercato o a un macello e il trasporto di animali tra aziende agricole
- produzione, allevamento o coltivazione di lumache nell'azienda agricola e loro eventuale trasporto a uno stabilimento di trasformazione o a un mercato
- mungitura e conservazione del latte nell'azienda agricola
- produzione e raccolta di uova nello stabilimento del produttore, ma non le operazioni di imballaggio delle uova
- pesca, manipolazione dei prodotti della pesca (senza alterazione sostanziale della loro natura) a bordo di imbarcazioni e lungo le fasi di trasporto al primo stabilimento a terra. (sono compresi pesca, manipolazione e trasporto dei pesci d’acqua dolce)
- produzione, allevamento, coltivazione e raccolta dei pesci in aziende acquicole e loro trasporto a uno stabilimento
- produzione, allevamento, coltivazione, stabulazione e raccolta di molluschi bivalvi vivi e loro trasporto a un centro di spedizione, un centro di depurazione o a uno stabilimento di trasformazione
- raccolta di prodotti selvatici (funghi, bacche, lumache ecc.) e loro trasporto ad uno stabilimento
Gli operatori del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure che permettono di rintracciare gli ingredienti e i prodotti alimentari in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione (Regolamento comunitario 28/01/2002, n. 178/2002).
Se un operatore del settore alimentare si accorge che un prodotto alimentare comporta un grave rischio per la salute, deve:
- ritirarlo immediatamente dal mercato
- segnalarlo all'autorità competente e ai consumatori.
In questo caso è necessario consultare il manuale di corretta prassi operativa per la rintracciabilità e l'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi pubblicato sul sito del Ministero della Salute e redatto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti.
Se gli agricoltori vogliono vendere direttamente gli alimenti prodotti in proprio devono presentare comunicazione.
Il Decreto legislativo 27/09/2010, n. 181 prevede che la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare 33 kg/m².
L'autorità sanitaria competente può comunque autorizzare in deroga una densità di allevamento superiore a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'Allegato I e all'Allegato II del Decreto legislativo 27/09/2010, n. 181. Se autorizzata, la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare 39 kg/m².
Se vengono soddisfatti i criteri elencati nell'Allegato V del Decreto legislativo 27/09/2010, n. 181 l'autorità sanitaria competente può autorizzare in deroga un ulteriore aumento fino ad un massimo di 3 kg/m².