Distributori di carburante per natanti

Distributori di carburante per natanti

Un impianto di distribuzione carburante stradale o autostradale è un complesso commerciale unitario. È costituito da:

  • una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione
  • i relativi serbatoi
  • i servizi e le attività economiche accessorie e integrative.
Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti stabiliti dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Iscrizione all'anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti

La Legge 04/08/2017, n. 124  prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.

L'iscrizione avviene tramite apposita piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno  automaticamente inoltrati al MiSE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  e OCSIT per gli aspetti di competenza.

Autorizzazioni ambientali necessarie

Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dal Regolamento regionale 24/03/2006, n. 4, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

Collaudo dell'impianto

A ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, gli impianti potenziati con i prodotti metano e GPL e gli i impianti sottoposti a ristrutturazione totale (sia pubblici che privati) devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o concessione, da un'apposita commissione alla presenza del richiedente o di un suo delegato. 

La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate e la conformità dell’impianto.

Esercizio provvisorio dell'impianto

In attesa del collaudo, il SUAP può autorizzare l’esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

Trasmissione delle verifiche quindicennali

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

A tal fine, il SUAP chiede al titolare dell'impianto la documentazione elencata al Punto 2 dell’Allegato A del Decreto del Dirigente dell'unità organizzativa 06/07/2017, n. 8143

La documentazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla richiesta.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:58.06