Manifestazioni temporanee in luogo aperto: organizzare una manifestazione non a scopo di lucro

Per organizzare una manifestazione non a scopo di lucro non è necessario possedere alcuna autorizzazione né presentare segnalazione certificata di inizio attività. La Sentenza della Corte costituzionale 15/02/1970, n. 56 e la Sentenza della Corte costituzionale 15/12/1967, n. 142 dichiarano infatti l'illegittimità costituzionale del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.

Pertanto, chi vuole organizzare una manifestazione non a scopo di lucro deve presentare una comunicazione.

Approfondimenti

Organizzazione di spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza e il musical e proiezioni cinematografiche)

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali:

  • il teatro
  • la musica
  • la danza e il musical
  • le proiezioni cinematografiche.

che si svolgono:

  • in un orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 01:00 del giorno seguente
  • con un massimo di 2.000 partecipanti
  • fuori dei casi di cui al Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 142 e 143
  • in luoghi caratterizzati dall'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

è sufficiente presentare una segnalazione certificata di inizio attività corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche vigenti.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:58.06