
Le opere necessarie per ottemperare alle misure di sicurezza per l'emergenza sanitaria Covid-19, destinate a essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, possono eseguite senza nessun titolo abilitativo. È sufficiente una comunicazione dall'interessato all'Amministrazione, asseverata da un tecnico abilitato (Decreto legge 19/05/2020, n. 34, art. 264, com. 1, let. f).
Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Approfondimenti
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).