Messa in esercizio, messa a regime, invio delle analisi e altri documenti relativi alle prescrizioni dell’autorizzazione per attività che producono emissioni in atmosfera

Messa in esercizio, messa a regime, invio delle analisi e altri documenti relativi alle prescrizioni dell’autorizzazione per attività che producono emissioni in atmosfera

Una volta ottenuta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per l'avvio dell'operatività dell'impianto il gestore deve gestire, in coordinamento con gli enti preposti al controllo, due fasi la messa in esercizio e la la messa a regime.

Al termine della messa a regime, con periodicità definite all'interno dell'autorizzazione, il gestore deve inoltre programmare ed effettuare attività periodiche di controllo dell'impianto. Ad esempio, il gestore deve programmare controlli periodici con cadenza variabile (semestrale, annuale o biennale) attraverso attività di campionamento e analisi di laboratorio delle emissioni e trasmettere i risultati ottenuti agli enti preposti al controllo.

Approfondimenti

Messa in esercizio dell'impianto

La messa in esercizio equivale all’avvio dell’attività ed alla prima accensione dell’impianto. Durante la messa in esercizio, il gestore deve valutare la conformità dello stabilimento al progetto autorizzato e l’idoneità degli impianti realizzati. La messa in esercizio deve essere comunicata almeno 15 giorni prima (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269, com. 6).

Messa a regime dell'impianto

Alla messa in esercizio segue la fase di messa a regime, durante la quale il gestore ha l’obbligo di verificare la rispondenza degli impianti all'autorizzazione attraverso analisi ai punti di emissione nelle condizioni di massimo esercizio.

La data di messa a regime dell'impianto deve essere comunicata in base a quanto indicato nell'autorizzazione.

Il gestore dell'impianto deve effettuare il rilevamento delle emissioni nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nell'autorizzazione.

Il gestore deve poi inoltrare i risultati delle analisi in base a quanto indicato dalla Provincia o Città metropolitana.

Analisi

Una volta ottenuta l'autorizzazione, potrebbe essere necessario effettuare campionamenti analitici per tutti i parametri indicati nell'autorizzazione stessa che devono essere trasmessi con la cadenza e le modalità prescritte.

Il nuovo applicativo regionale "AUA POINT"

La Deliberazione della Giunta Regionale 18/11/2019, n. 11/2481 ha introdotto il nuovo applicativo "AUA POINT" per la comunicazione dei dati relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici e per il piano gestione solventi.

L’applicativo è rivolto alle aziende in possesso di:

  • autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarichi industriali e/o emissioni in atmosfera o di autorizzazioni settoriali
  • autorizzazione alle emissioni in via generale per le attività in deroga
  • autorizzazione impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili
  • autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti
  • autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali.

Sono escluse:

  • le aziende autorizzate con autorizzazione integrata ambientale (AIA)
  • le attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante
  • le attività in deroga non soggette a monitoraggio delle emissioni per ragioni di soglie di consumi/materie prime (i cosiddetti “sottosoglia”)
  • gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso
  • le attività con scarichi esclusivamente domestici o assimilati, anche nel caso siano recapitate in ambiente.

I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni e comunque entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello del periodo monitorato.

AUA POINT è stato avviato in fase sperimentale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. In questa fase il caricamento dei dati da parte delle aziende è facoltativo. L'inserimento dei dati di autocontrollo nell'applicativo, sostituisce, laddove prevista nell'autorizzazione, la trasmissione dei dati all'autorità competente, Comune e ARPA.

Si ricorda che i gestori devono comunque conservare presso l’azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito istituzionale di ARPA Lombardia.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:58.06